E’ l’esclusività professionale la principale differenza che potrebbe distinguere in futuro un giornalista pubblicista da un professionista, per il resto, le tre giornate di lavoro del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti sembrano aver fruttato una bozza di riforma che cerca di unificare l’accesso alla professione attraverso due requisiti fondamentali: la laurea e il superamento dell‘esame di stato dopo 18 mesi di tirocinio. La co-esistenza dei due albi professionali, almeno nella visione di Odg, non sarebbe quindi compromessa ma semplicemente valutata diversamente in base al reddito. Per interpretare correttamente la proposta occorre riferirsi all’art. 4 R.D 26.2.1928, n. 384 rivisto e stabilito successivamente dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 1855 del 17.3.1984 dove si definisce la dedizione esclusiva dell’attività giornalistica, come condizione per un riconoscimento di tipo professionale, conciliabile con altra attività “a condizione che questa sia precaria, discontinua, marginale e sussidiaria”; non è chiaro ovviamente come sia possibile conquistarsi una posizione continuativa di “esclusività professionale” cosi da decidere da che parte stare prima ancora di aver conseguito l’esame di stato, considerata l’offerta del settore che oscilla tra grandi testate, sempre più raramente in grado di offrire una collocazione dignitosa e a norma di legge al praticante; realtà indipendenti in condizioni ancora peggiori; riviste con direttori responsabili iscritti alle cosidette liste speciali, ovvero ne professionisti ne pubblicisti, quindi senza alcuna possibilità legale e normativa di convalidare l’attività di un praticante, anomalia consentita dallo stesso Odg che indirettamente ha favorito l’attività e il mercato di alcuni gruppi editoriali collocando in una situazione imbarazzante l’aspirante pubblicista che, comprensibilmente disinformato, si è trovato senza alcuna tutela ad aver a che fare con realtà rispondenti a quella fisiologia, tanto per fare un esempio, buona parte delle pubblicazioni dedicate all’informatica di consumo edite in Italia, “genere” tra i più venduti in edicola. Il Consiglio Nazionale, evidentemente non interessato a valutare la soppressione, o quanto meno, una revisione più trasparente di tutte le anomalie legate all’esistenza delle liste speciali, ha ben pensato di aprire un nuovo varco, riassunto in questo estratto: “Chi ha già superato un esame di Stato per l’iscrizione ad un diverso Albo professionale e ha svolto il tirocinio giornalistico, può accedere direttamente all’Elenco Pubblicista”; è un’apertura contradditoria in termini professionali e culturali, perchè confermerebbe il ruolo eminentemente burocratico dell’esame spostando l’asse di valutazione della competenza su criteri legati alla pratica; ci si chiede allora perchè la verifica di stato, risultando cosi intercambiabile e non specifica, possa avere ancora un peso discriminante rispetto ad una professione costituita da diverse specificità, oppure rispetto all’esperienza sul campo, come accade nei paesi anglosassoni dove gli ordini di tutela delle professioni esistono in base ad un’adesione volontaria, e probabilmente proprio per questo possono esercitare una funzione veramente libera ed efficace. Se la professione giornalistica è “da intendersi come strumento di democrazia fondato sull’art. 21 della Costituzione” e l’accesso a questa stessa professione viene definito come libero, Odg, il cui ruolo non si configura certo come quello di un organismo preposto all’avviamento al lavoro, sembra offrire al contrario un’interpretazione lontana dalla realtà, anche quella dei new media, percorrendo una strada duramente corporativa che ha il volto di una lenta ma progressiva restrizione di accesso alla professione. Tra le possibilità di tirocinio che l’ordine avrebbe individuato ci sono: praticantato aziendale, frequenza master dell’Ordine, compiuta frequenza di corsi universitari specialistici post laurea in giornalismo, sistematica collaborazione equamente retribuita a testate giornalistiche; riguardo a quest’ultima non è dato sapere se l’unificazione del percorso di tirocinio vada nella direzione del praticantato concepito fino ad ora per i professionisti, possibile previa iscrizione al registro dei praticanti e a patto che la pratica si svolga nell’ambito di realtà editoriali con almeno quattro professionisti iscritti all’albo, aspetto che spesso esclude la valutazione di contenuti sviluppati in seno a piccole realtà editoriali online, costituite per lo più da pubblicisti, ed evidentemente per questo motivo e solo per questo, considerate meno accurate, meno professionali, meno approfondite; per rimanere in tema “professionalità”, se in base a questo approccio, per esempio, dovessimo contare le volte in cui i nostri articoli e i nostri contenuti (e quelli di altre realtà on-line) sono stati “interpolati” senza ritegno da realtà editoriali a periodicità quotidiana regolarmente pubblicate su supporto cartaceo, potremmo forse contribuire a ribaltare quell’assunto ridicolo che si immagina una rete ladrona che copia e incolla le informazioni dai quotidiani tradizionali. In termini professionalizzanti viene invece sottolineata con forza la necessità di una formazione permanente e obbligatoria coordinata dallo stesso Consiglio Nazionale, la cui contravvenenza determinerebbe un illecito disciplinare, aspetto che sembra favorire una lettura poliziesca dell’attività formativa. L’ultima riforma dell’Ordine dei Giornalisti risale al 1963, il panico diffuso dalle indicazioni del decreto Monti che prevedevano l’abolizione dell’albo dei pubblicisti ha prodotto, in tre giorni, la bozza di cui stiamo parlando, se Antonio Russo, giornalista considerato tale solo post-mortem, fosse ancora in vita chissà cosa penserebbe. Nel frattempo, l’Ordine dei Giornalisti della toscana, attraverso il profilo facebook ufficiale, lancia un’iniziativa di raccolta opinioni sulla bozza di riforma; la mia è questa.
Fonti e link
Linee Guida per la riforma dell’ordine dei giornalisti
Esprimi la tua opinione sulla bozza di riforma proposta da Odg sul profilo Facebook di ODG TOSCANA
Alcuni riferimenti a decreti e leggi sono stati consultati sul Massimario 2006 e sul Massimario 2010 di Odg, puoi scaricare le edizioni del Massimario dal 2005 al 2010 presso questo link